Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti
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norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.
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mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di
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1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.
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2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di
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1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato
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3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della
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assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.
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all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la
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1. E' istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati
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pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della